Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1969
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Versione
1 maggio 1969
Art. 11.
I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.
((Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato))
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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