Art. 11.
I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.
((Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato))
I contributi volontari versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.
((Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato))