Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1969
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Versione
1 maggio 1969
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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