Art. 12.
Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall' articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .".
Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall' articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .".