Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1969
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Versione
1 maggio 1969
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Versione
19 aprile 1972
Art. 14.

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento cosi' determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del presente decreto.(1) ((2a))
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, e' effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella C allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo articolo 18, siano trascorsi uno o piu' anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell' art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nel testo sostituito con l'articolo 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione.
Il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell' articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'eta' pensionabile, puo' ottenere, dopo il compimento dell'eta' anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1971." -------------- AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.P.R. 31 dicembre 1971 (in G.U. 04/04/1972, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all' art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , differito dallo art. 54 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al 31 dicembre 1971 , e' ulteriormente prorogato al 31 luglio 1976".
Entrata in vigore il 19 aprile 1972
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