Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1969
Art. 4.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1969
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