Art. 4.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.