Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1969
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Versione
1 luglio 1972
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Entrata in vigore il 1 luglio 1972
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