Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 gennaio 1969
Art. 35.
E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434 , relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1969
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