Art. 35.
E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434 , relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.
E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434 , relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.