Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1969
Art. 26.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo ii paga precedente quello in corso al 1 gennaio 1971, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.
La misura del contributo di cui al precedente comma e' comprensiva dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell' art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934 , e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1969
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