Articolo 14 del Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63
Articolo 13Articolo 15
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18 marzo 2006
Art. 14. Commissione di valutazione 1. Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro e' istituita una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario.
La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.
Entrata in vigore il 18 marzo 2006
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