Articolo 28 del Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63
Articolo 27Articolo 29
Versione
18 marzo 2006
Art. 28. Clausole di salvaguardia 1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianita' maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.
2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianita' di cui all'articolo 7, comma 1, e' calcolato tenendo conto della pregressa anzianita' maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Note all' art. 28:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».
Entrata in vigore il 18 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente