Art. 22. Materie di negoziazione 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
h) la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)) .
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
h) la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)) .