Articolo 2 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 dicembre 1992
Art. 2. (Attivita') 1. L'Istituto superiore di studi penitenziari, oltre allo svolgimento dei corsi biennali di formazione per la nomina a direttore penitenziario, previsti dall' articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , attende allo svolgimento dei corsi di:
a) formazione iniziale del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
b) aggiornamento e di specializzazione del personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria;
c) aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. L'Istituto superiore di studi penitenziari svolge, altresi', attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria; sviluppo inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Per il testo dell' art. 17, comma 1, lettera h), della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente