Articolo 6 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446
Articolo 5Articolo 7
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5 dicembre 1992
Art. 6. (Consiglio di direzione) 1. Il Consiglio di direzione e' organo di decisione delle linee operative generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti, nonche' alla approvazione dei programmi relativi alle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 2. Formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e programmi previsti dall' articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
2. Il Consiglio di direzione e' composto dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dal Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio- criminologiche.
3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della meta' dei suoi componenti.
4. I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell' art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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