Articolo 7 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 dicembre 1992
Art. 7. (Collegio dei docenti) 1. Il Collegio dei docenti e' un organo consultivo del direttore dell'Istituto di studi penitenziari.
2. Del Collegio, che e' presieduto dal direttore dell'Istituto, fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento, nonche' i responsabili del servizio didattico e delle tre divisioni dell'istituto.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, di qualifica non inferiore all'ottavo livello, in servizio presso l'Istituto.
4. Il collegio dei docenti:
a) da' pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del pi- ano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
b) formula proposte in ordine ai testi da adottare sull'aggiornamento dell'attivita' didattica e all'acquisizione alla biblioteca dell'Istituto di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie in oggetto di insegnamento;
c) designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;
d) sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;
e) esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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