Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 ottobre 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 ottobre 1950 |
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Sono ratificati, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 . - Articolo 2Art. 2.
Il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , e' posto in liquidazione.
Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. stesso.
Ai detti fini il Comitato e' autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 , ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonche' formulare proposte al Ministro per il tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili. - Articolo 3Art. 3.
Il Comitato di cui al precedente articolo e' costituito dal presidente e di due membri ed e' assistito da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda.
Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il tesoro, e per l'industria e commercio.