Legge 17 ottobre 1950, n. 840

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        Sono ratificati, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 .
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , e' posto in liquidazione.
        Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. stesso.
        Ai detti fini il Comitato e' autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 , ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonche' formulare proposte al Ministro per il tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili.
      • Articolo 3
        Art. 3.
        Il Comitato di cui al precedente articolo e' costituito dal presidente e di due membri ed e' assistito da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda.
        Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il tesoro, e per l'industria e commercio.