Articolo 52 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 47Articolo 53
Versione
23 giugno 1989
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Versione
15 agosto 2015
Art. 52.
Vigilanza del prefetto
((1. Il prefetto vigila affinche' gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.))
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all' ((Istituto nazionale di statistica))
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
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