Articolo 38 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 41Articolo 39
Versione
23 giugno 1989
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Versione
15 agosto 2015
Art. 38.
Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle localita' abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall' ((Istituto nazionale di statistica)) devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le piu' avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
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