Articolo 18 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 17Articolo 18 bis
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23 giugno 1989
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25 settembre 2012
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15 agosto 2015
Art. 18
(( (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica).)) ((1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.))
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
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