Articolo 20 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 23Articolo 25
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Art. 20.
(Schede individuali).

1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge ((o della parte dell'unione civile)) la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identita', il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
((3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.))
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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