Articolo 5 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 giugno 1989
Art. 5.
Convivenza anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
Entrata in vigore il 23 giugno 1989
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