Articolo 17 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 16Articolo 16
Versione
23 giugno 1989
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Versione
25 settembre 2012
Art. 17.
Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro ((due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.)) dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
Entrata in vigore il 25 settembre 2012
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