Art. 17.
Termine per le registrazioni anagrafiche
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro ((due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.)) dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.
Termine per le registrazioni anagrafiche
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro ((due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.)) dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.