(Certificati anagrafici).
1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalita' telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita' indicate nell' articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ((, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.))
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi dalla data di rilascio.