Articolo 33 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
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23 giugno 1989
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Art. 33.
(Certificati anagrafici).

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalita' telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita' indicate nell' articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ((, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.))
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi dalla data di rilascio.
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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