Articolo 21 del Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
Articolo 20Articolo 22
Versione
9 luglio 2004
Art. 21. Intesa tra Stato e regioni 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta' della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Note all'art. 21:
- Si riporta l' art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell' art. 118 della Costituzione :
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
Entrata in vigore il 9 luglio 2004
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