Articolo 23 del Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
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9 luglio 2004
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28 dicembre 2004
Art. 23. Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41 ; legge 5 febbraio 1992, n. 72 ; legge 14 luglio 1965, n. 963 , limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all' art. 23:
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41 , abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 72 , abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca».
- Gli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , (Disciplina della pesca marittima) abrogati dal presente decreto legislativo, recavano, rispettivamente:
«Art. 2. (Organi di studio e ricerca)».
«Art. 3. (Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)».
«Art. 4. (Studi e indagini sulla pesca)».
«Art. 5. (Commissione consultiva centrale)».
«Art. 6. (Composizione della Commissione consultiva centrale)».
«Art. 7. Commissioni consultive locali)».
«Art. 8. (Commissioni consultive locali per la pesca marittima)».
Entrata in vigore il 28 dicembre 2004
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