Art. 11.
L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianita' contributiva e che abbia compiuto il 600 anno di eta', acquisisce il diritto di optare tra:
a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi;
b) la liquidazione del conto individuale.
L'agente e rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al comma primo deve presentare domanda all'ENASARCO, su apposito modulo, indicando irrevocabilmente il trattamento di pensione o di liquidazione per il quale decide di optare.
Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla direzione generale dell'ENASARCO in Roma, a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
L'agente per ottenere la prestazione prescelta dovra' rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.
L'agente che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui all'allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianita' contributiva e che abbia compiuto il 600 anno di eta', acquisisce il diritto di optare tra:
a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi;
b) la liquidazione del conto individuale.
L'agente e rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al comma primo deve presentare domanda all'ENASARCO, su apposito modulo, indicando irrevocabilmente il trattamento di pensione o di liquidazione per il quale decide di optare.
Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla direzione generale dell'ENASARCO in Roma, a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
L'agente per ottenere la prestazione prescelta dovra' rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.
L'agente che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui all'allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.