Art. 1.
Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell' art. 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.
Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed e' disciplinato dal presente decreto.
Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.
Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell' art. 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.
Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed e' disciplinato dal presente decreto.
Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.