Articolo 12 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico
Articolo 11Articolo 13
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13 giugno 1986
Art. 12.
Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

1. Tra gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 21 del testo unico sono comprese anche le ordinanze di manifesta infondatezza e le altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio.
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, nonche' delle ordinanze e dei ricorsi che promuovono giudizi davanti alla stessa Corte, deve contenere l'enunciazione, all'inizio del testo dell'atto, delle disposizioni di legge e degli istituti giuridici ai quali l'atto si riferisce.
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
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