Articolo 8 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Articolo 7Articolo 9
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14 maggio 2003
Art. 8. (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale) 1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

a) che si tratta di comunicazione commerciale; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale; c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Entrata in vigore il 14 maggio 2003
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