Articolo 11 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 maggio 2003
Art. 11. (Esclusioni) 1. Il presente decreto non si applica a:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri; c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attivita' commerciali, imprenditoriali o professionali; d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Entrata in vigore il 14 maggio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente