Articolo 13 del Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98
Articolo 12Articolo 15
Versione
2 aprile 1995
>
Versione
31 maggio 1995
Art. 13. Ferrovie dello Stato S.p.a. 1. ((Fino al 31 dicembre 1995)) Ai fini dell'attuazione dell' articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), e' regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829 . La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all' articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 .
Entrata in vigore il 31 maggio 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente