Art. 11. Modificazione di norme discriminatrici
nei confronti di titolari di patente di guida italiana 1. All' articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.";
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocita'" ed e' soppresso l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocita'".
2. All' articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";
c) e' soppresso il comma 3.
3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell' articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.
4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all' articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 .
nei confronti di titolari di patente di guida italiana 1. All' articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.";
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocita'" ed e' soppresso l'ultimo periodo;
c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocita'".
2. All' articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";
c) e' soppresso il comma 3.
3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell' articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.
4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all' articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 .