6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale . In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. (15) ((20)) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 [...] del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo [...] 23-bis, commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021". -------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui [...] all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all' articolo 23-bis, commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022".