Articolo 22 ter del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 22 bisArticolo 23
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25 dicembre 2020
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23 marzo 2021
Art. 22-ter. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) 1. All' articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostitute dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall' articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. ((Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonche' la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.)) 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma ((nonche' alla gestione governativa della ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi)) per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonche' per l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020 .
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Entrata in vigore il 23 marzo 2021
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