2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati ((in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021)) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.