Art. 20-bis. (( (Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi). )) (( 1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attivita' degli psicologi in un'unica funzione aziendale. ))
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25 dicembre 2020
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 13/12/2021, n. 241Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 2. Corte Cost., sentenza 18/05/2023, n. 98Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 10/02/2022, n. 969Provvedimento: […] 13.2 Entrambi i profili professionali sono, inoltre, chiamati a fornire prestazioni complementari e integrate nell'ambito delle cure primarie mediante modelli organizzativi multiprofessionali (art. 8, comma 1, lettera b- quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992) o, più recentemente, anche monoprofessionali attraverso l'istituzione del servizio di psicologia di base presso le articolazioni territoriali del Servizio sanitario regionale (istituito con legge Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35 sulla scia del potenziamento delle prestazioni psicologiche previsto dalla legislazione emergenziale ex art. 20 bis D.L. 28/10/2020, n. 137: cfr. Corte cost. 13/12/2021, n. 241).Leggi di più...
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