Articolo 20 bis del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 20Articolo 20 ter
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25 dicembre 2020
Art. 20-bis. (( (Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi). )) (( 1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attivita' degli psicologi in un'unica funzione aziendale. ))
Entrata in vigore il 25 dicembre 2020
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