Articolo 19 sexies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 19 quinquiesArticolo 19 septies
Versione
25 dicembre 2020
Art. 19-sexies. (( (Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina). )) (( 1. Lo svolgimento dell'attivita' presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale (Usca) di cui all' articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' compatibile con lo svolgimento dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina. ))
Entrata in vigore il 25 dicembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente