2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell' articolo 60 del codice del processo amministrativo , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.
Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 , puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.