Articolo 25 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
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Art. 25. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo) 1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 , si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 ((al 31 luglio 2021)) e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell' articolo 60 del codice del processo amministrativo , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.
Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 , puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
Entrata in vigore il 1 aprile 2021
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