Articolo 13 septies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 13 sexiesArticolo 13 octies
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25 dicembre 2020
Art. 13-septies. (( (Proroga del termine per le definizioni agevolate). )) (( 1. All' articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. ))
Entrata in vigore il 25 dicembre 2020
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