Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 ottobre 2020 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 2023 |
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Testo dell'intervento svolto nell'incontro di studi webinar organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione il 17 febbraio 2021, dedicato al “Processo cartolare in Cassazione”. 1. Premessa. – La normativa dell'emergenza COVID-19, da ultimo con il decreto-legge n. 137/2020 convertito nella legge n. 176/2020, ci consegna un giudizio di cassazione dell'emergenza, giustificato da ragioni di carattere “sanitario”, dirette cioè a ridurre i “contatti” tra le persone, evitare “assembramenti” e ridurre il rischio di contagio. Per assicurare lo svolgimento dei procedimenti in tempo di pandemia, si è fatto affidamento su una serie di misure di carattere processuale: …
Leggi di più… - 3. il rito cartolare in appello | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 41581 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 6742 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 22/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6742 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 38460-2019 proposto da: T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO n. 10/A, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO NESPOR, ANNAMARIA NARDONE e DOMENICO BARBONI; – ricorrente – MINISTERO …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/2026, n. 6565Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] 1'11/06/1946 avverso la ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6565 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NI SI avverso il provvedimento del 23 …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2024, n. 30220Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25056/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30220 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 25/11/2024 2 di 27 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. LO IA ([...]), con domicilio digitale pec , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte dei conti - sezioni riunite in sede …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/06/2025, n. 20989Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di CH GE, nato ad [...], l'[...] avverso la sentenza del 01/02/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Siani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo VI, che, richiamando la memoria rassegnata, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Penale Sent. Sez. U Num. 20989 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 12/12/2024 …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2024, n. 44060Provvedimento: 44060-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RI NO - Presidente - Sent. n. sez. 12 AR CH CC 11/07/2024 R.G.N. 46389/2023 Francesco AR Ciampi TO AN PO Casa Relatore- LU AC Ercole AP AL TO NG CA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06/11/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente PO Casa; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo Viola, e del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Sostegno alle imprese e all'economia
- Articolo 1Art. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 , dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176 .
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all' articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all' articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 , il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia' erogato ai sensi dell' articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 . Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8.In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 .
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
13. E' abrogato l' articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.
14-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41)) .
14-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41)) .
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All' articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , il secondo periodo e' soppresso. - Articolo 1 bisArt. 1-bis. (( (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). )) (( 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo e' calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. ))