Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale
per l'utilizzazione delle acque pubbliche 1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.";
d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 . Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. ((1))
Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 .".
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-7 novembre 2001, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2001, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale".
per l'utilizzazione delle acque pubbliche 1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.";
d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 . Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. ((1))
Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 .".
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-7 novembre 2001, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2001, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale".