Articolo 8 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
Articolo 7Articolo 9
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25 dicembre 1999
Art. 8. Introduzione dell'articolo 19-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province. 1. Dopo l' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilita', di attivita' contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1999
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