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Articolo 4 della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
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Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Articolo 4 della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Versione
29 novembre 1989
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 novembre 1989
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