Art. 76. Estinzione del procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.