Articolo 76 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021, n. 224
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28 dicembre 2021
Art. 76. Estinzione del procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2021
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