Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il (( 1° gennaio 2001 )) ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all' articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133 .
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all' articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133 .