a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 ";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;";
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
(( 2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell' articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 . Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. )) 3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;
c-bis) nella tariffa allegato A, l'articolo 14, e' sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio"; d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'articolo 11, cosi' rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni".
4. Nell' articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 , il comma 5 e' soppresso.