Articolo 19 - Convenzione della Legge 23 dicembre 1978, n. 943
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 febbraio 1979
Art. 19.

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalita' di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
2. Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa:
a) per quanto riguarda l'Italia:
(1) le Ferrovie dello Stato (F.S.);
(2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
(3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);
b) per quanto riguarda la Svizzera:
(1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
(2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); (3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).
Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorita' dei due Stati contraenti.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1979
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