Articolo 14 del Decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 dicembre 1993
Art. 14. 1. L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 10, nonche' per quanto riguarda la mobilita' fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall' art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita' di cui all'art. 10.
2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di priorita':
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorita' al personale in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, i criteri e le modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e periferici del Ministero della sanita'. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche del personale dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione della amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilita'.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilita'.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473 . Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall' articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l' art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 , e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ".
Entrata in vigore il 9 dicembre 1993
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