Articolo 16 del Decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470
Articolo 15Articolo 17
Versione
9 dicembre 1993
Art. 16. 1. L'art. 48 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro) - 1. In attuazione dell' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati".
Entrata in vigore il 9 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente