Art. 7. Disposizioni in materia di mobilita'
e di trattamento di integrazione salariale 1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , introdotto dall' articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993".
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all' articolo 1, comma 3 , e all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 , possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unita' che fruiscono delle indennita' ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unita', fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 , e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
e di trattamento di integrazione salariale 1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , introdotto dall' articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993".
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all' articolo 1, comma 3 , e all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 , possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unita' che fruiscono delle indennita' ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unita', fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 , e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .