Articolo 11 bis del Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542
Articolo 12Articolo 11 ter
Versione
24 dicembre 1996
Art. 11-bis. (( (Differimento termini in materia di stagione
venatoria).)) (( 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: "dalla stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 1997";
b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: "entro il 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997";
c) all'articolo 36, comma 6, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 luglio 1997".
2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36 , comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . ))
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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